19/03/2024

TRUFFA DELLA MANCATA DEPURAZIONE (dossier)

Convinte che il loro impianto fognario fosse allacciato al sistema di depurazione, come certificato ogni volta in bolletta dalla presenza della relativa quota, migliaia di famiglie del padovano oggi scoprono che quel sistema funzionava solo sulla carta; insomma, di avere pagato per anni un servizio inesistente.
Come è stato possibile?

1- La legge Galli
Come sovente accade nel Belpaese l’illecito origina da una disposizione legislativa. Si, perché fino al 2008, a fronte della mancata erogazione del servizio depurazione da parte del gestore (a Padova la società Acegas-Aps, da poco incorporata nella multiutility emiliana Hera s.p.a), l’esazione della relativa quota ha avuto, incredibilmente, copertura legale. Ad offrirla era la legge 36/1994, nota come “legge Galli” (e cioè la legge che ha riorganizzato il settore idrico con l’introduzione degli Ambiti Territoriali Ottimali, ex A.T.O.) che, all’art.14, comma 1, recitava:

La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione”.

2- Corrispettivo, non tributo
Fino al 2008, si diceva. Perché in quell’anno la Consulta accoglie la questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice di pace della provincia campana che denuncia l’irragionevolezza della norma citata, muovendo dal presupposto che la tariffa del servizio idrico integrato, come le sue componenti (servizio di depurazione incluso), ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo. Quindi, se non c’è prestazione del servizio, non può esserci controprestazione pecuniaria! Così, con sentenza 335/2008, pubblicata in G.U. il 15 ottobre 2008, l’Alta Corte dichiara la incostituzionalità proprio del 1° c. dell’art.14 della legge Galli.
Ma Acegas-Aps si sente legibus solutus e, dunque, la ignora! Né si pone il problema dei rimborsi, vista l’efficacia retroattiva (ex tunc) di quel tipo di giudizio… Morale, gli utenti continuano a pagare!
Che nome dare a questo comportamento, truffa, appropriazione indebita?

3- Corsi e ricorsi del diritto: la truffa dei rimborsi
Sta di fatto che nei primi mesi dell’anno successivo (febbr. 2009) la legge n.13, nel recepire la sentenza dell’Alta Corte ne attenua di molto la portata e corre puntualmente in soccorso dei gestori:  una volta premesso che gli oneri di progettazione e di realizzazione degli impianti di depurazione concorrono alla determinazione della tariffa del s.i.i., stabilisce che gli utenti che non beneficiano del servizio depurazione sono tenuti egualmente al pagamento del canone “a decorrere dall’avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati” (art. 8 sexies).
In sintesi, non si paga se non ci sono gli impianti ma se c’è un progetto bisogna pagare! Unico obbligo per questi ultimi è di aggiornare gli utenti sullo stato di avanzamento dei lavori.
Lo stesso articolo, poi, sembra finalmente porre ai gestori il problema dei rimborsi, obbligandoli a restituire (“anche in forma rateizzata”, ci mancherebbe!) quanto indebitamente trattenuto entro il termine massimo di cinque anni a decorrere dal 1° ottobre 2009 (dunque, entro il 30 sett. 2014). Ma attenzione: dall’importo del rimborso -la cui determinazione compete alle Autorità d’Ambito- la legge consente di stornare “gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento delle opere avviate”.
In tal modo, si gettano le premesse perché anche il rimborso diventi automaticamente una truffa!

4- Ancora inadempienze: l’informazione agli utenti
Per completezza espositiva, facciamo menzione della norma che, per così dire, chiude il cerchio di una vicenda che, ormai è chiaro, sa di inefficienza e illegalità,  vale a dire del decreto attuativo 30 settembre 2009 (perché previsto dalla stessa L. n. 13 cit.), pubblicato in G.U. solo l’8 febbraio 2010, il quale, nel dettagliare gli oneri a carico del gestore del s. i. i. per procedere alla dovuta restituzione, non tralascia quello di informativa all’utenza, che va dalla pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto sui propri siti web, alla comunicazione diretta in bolletta circa le modalità di consultazione, fino alla comunicazione dei dati relativi al programma per la costruzione e l’attivazione degli impianti di depurazione (artt. 1,4).
Acegas-Aps ancora una volta lo ignora, di comunicazione in bolletta neanche a parlarne (solo di recente ha pubblicato gli elenchi sul proprio sito www.gruppo.acegas-aps.it), mentre il canone depurazione sembra essere magicamente sparito solo a decorrere dalle ultime due fatture. Perché, ed è questo il punto, il rimborso si attiva solo a seguito di istanza da parte dell’utente avente diritto e quindi diventa essenziale esserne a conoscenza. A tal fine, nonostante il termine di prescrizione ordinaria decennale (ex art.2946 c.c.) a favore del quale si è pronunciata la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, è preferibile che l’utente produca istanza prima possibile, per non cadere nella trappola della prescrizione quinquennale agitata dai gestori.

5- Sindaci e gestori: un abbraccio mortale
Ma grave è soprattutto che l’Amministrazione comunale non sia in grado di tutelare gli interessi dei cittadini di fronte alla forza dei gestori privati del servizio idrico e delle banche che li sostengono.
“Viene spontaneo pensare -denunciano gli attivisti del Comitato Prov. 2 SI per l’Acqua Bene Comune di Padova, grazie ai quali siamo venuti a conoscenza di questa megatruffa- che i Comuni, essendo loro stessi soci di quelle gestioni, entrino in conflitto d’interessi, e ogni volta ne escano semplicemente approvando e favorendo l’interesse e il profitto dell’azienda”. E ancora:  “é un copione che abbiamo visto all’opera in più occasioni, dal vergognoso voto in Consiglio Comunale pro-fusione (sett. 2012) a quello, più recente, ma non meno scandaloso, con il quale i primi cittadini, convenuti in sede di Assemblea di Consiglio di Bacino Bacchiglione, hanno approvato (alla quasi unanimità) gli aumenti tariffari (passati e futuri) imposti dal nuovo Metodo Tariffario Transitorio (MTT) targato AEEG, che nega, in nuce, la volontà referendaria”.
“D’altra parte -aggiungono i referendari- questa vicenda dovrebbe seminare più di un  dubbio tra i corifei dell’efficienza del privato, soprattutto in tema di gestione di beni comuni naturali: perché l’attenzione, le cure ma soprattutto l’ingente mole di investimenti di cui  necessitano, l’equità e la qualità del servizio, il risparmio della risorsa, per non parlare delle inevitabili ricadute ambientali del servizio… mal si addicono a una gestione che ha come faro prioritario il profitto, l’utile da distribuire all’azionista”.
Cosicché, a vent’anni esatti dall’ex legge Galli, quelle opere di depurazione sono ancora da cantierare (o completare), né è dato sapere che fine abbia fatto quel fondo vincolato alla loro realizzazione.