20/04/2024

E’ in discussione in questi giorni in consiglio regionale lo statuto della nostra regione. I vari movimenti veneti hanno proposto un articolo per la salvaguardia delle risorse ambientali (acqua e suolo, innanzittutto) che vi chiediamo di sostenere: scaricate la proposta dell’articolo, aggiungete un vostro commento e inviatelo per posta (elettronica e non) al nostro Presidente Luca Zaia (https://www.regione.veneto.it/La+Regione/Presidente/Home+Presidente), oppure al vostro consigliere o assessore di fidducia (di sinistra, di centro, di destra, o a tutti quanti indistintamente: https://www.consiglioveneto.it/crvportal/pageContainer.jsp?n=5&p=5&c=1&e=11&t=0&).

Il testo dell’articolo è riportato anche qui sotto, perché ci sembra bellissimo!

1. La Regione Veneto tutela i beni comuni costituiti dalle risorse essenziali per la vita del
pianeta e dei patrimoni culturali, paesaggistici e naturali, garantendone agli abitanti attuali e
futuri la conservazione ed il godimento.
2. A questo fine la Regione applica le disposizioni nazionali e comunitarie in merito alla tutela
del paesaggio, alla difesa del suolo, dei corpi idrici e del ciclo delle acque e, nell’ambito
della propria autonomia, le integra con disposizioni politiche ed azioni istituzionali volte
all’affermazione della proprietà comune dell’acqua e alla riduzione del consumo di suolo.
3. La disponibilità e l’accesso all’acqua potabile, nonché all’acqua necessaria per il
soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti inalienabili della persona umana,
diritti universali non assoggettabili a ragioni di mercato. La Regione garantisce a ciascun
individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d’acqua quale diritto alla vita. L’acqua è
considerata bene comune ed il servizio idrico integrato è definito servizio pubblico locale di
interesse generale, privo di rilevanza economica e come tale non soggetto alle dinamiche
della concorrenza. Le modalità della loro gestione sono definite attraverso il coinvolgimento
delle autonomie locali e la più ampia partecipazione anche decisionale, dei cittadini e delle
comunità territoriali.
4. Il territorio non urbanizzato né coperto da artefatti e lasciato libero all’azione della natura,
guidata e, ove occorra, corretta per le esigenze di attività agro-silvo-pastorali è un bene
comune la cui estensione può essere ridotta solo ove ricorrano congiuntamente le seguenti
due condizioni: a) la sua utilizzazione sia indispensabile per soddisfare esigenze socialmente
rilevanti che non possono essere soddisfatte in altro modo, come l’utilizzazione di suoli già
urbanizzati; b) che sia prevista la rinaturalizzazione di una superfice di dimensione almeno
pari a quella sottratta.
5. La Regione emana entro…i provvedimenti normativi e strutturali necessari per rendere
effettive le prescrizioni di cui ai precedenti commi.